Il mio scopo

Lo scopo di questo blog, che è uno dei tanti che si prefiggono questo fine, è quello di diffondere ed informare i lettori di quello che avviene (e che è avvenuto) nel nostro amato paese, soprattutto nell'ambito politico, e di porre le basi per alcune riflessioni sulla vita dell'italiano medio. Questo blog trae molti spunti dal blog di Beppe Grillo, un uomo che merita molto di più di quello che gli viene dato (discorso che vale per molte altre persone), io cercherò di filtrare le cose più interessanti, anche se sarà veramente difficile, dato che queste sono molte.
Cercherò di pubblicare con regolarità notizie sul nostro bel paese, con la speranza che un giorno si possa essere trattati come cittadini e non come alberi dei soldi.
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martedì 5 ottobre 2010

Reato di banda armata e "Lodo Lega" - un chiarimento.

Negli ultimi giorni è stata divulgata dal Fatto Quotidiano la notizia del'abrogazione del reato di banda armata, che prevedeva varie punizioni a seconda di come veniva impostato.

L'articolo è di Marco Travaglio, che personalmente stimo moltissimo. Tuttavia non era del tutto esatto quello che veniva detto dall'illustre giornalista, ed intavolando una discussione con un mio amico è venuta fuori la seguente conclusione.

Appena cominciati i corsi universitari, è un classico momento di relax post-esami, e di tempo da perdere ce n’è. Così, per tenersi in esercizio, ho cercato di approfondire il caso portato alla luce da Marco Travaglio in questo articolo . Sapendo come il giornalismo italiano soffre di sensazionalismo, e che il Travaglio – se è molto difficile (anche se non sempre impossibile) attaccarlo sulle questioni di fatto – ha una certa zoppia quando tratta delle questioni di diritto, ho cercato di ricostruire l’evoluzione giuridica della vicenda.

Dunque, la banda armata è prevista come reato dal 1930, all’art. 306 cod. pen., il quale stabilisce – in soldoni – che è punito con un certo periodo di reclusione chiunque si metta insieme ad altre persone per svolgere attività contro lo Stato Italiano e il suo ordine costituito e contro l’integrità fisica e morale delle sue più alte cariche.

Nel 1946 però, la neonata Assemblea Costituente dà delega al Governo di emanare un Decreto Legislativo per individuare una norma di chiusura che prevedesse e prevenisse fenomeni, i quali sarebbero potuti sfociare in episodi di squadrismo. Questa norma di chiusura (cioè questa regola che permette di risolvere i casi dubbi di applicazione del reato di banda armata, dando un criterio generale per individuare in tutti i comportamenti quelli rilevanti per la commissione del reato) prevede che vanno punite come bande armate anche le associazioni di carattere militare a scopi politici; perciò, è sufficiente avere una struttura gerarchica, delle uniformi, e la disponibilità di armi per il gruppo per commettere reato, a prescindere dal mettere in atto i comportamenti criminosi e le attività illecite che invece chiedeva il Codice Penale.

Dal 9 ottobre prossimo tuttavia entra in vigore il Codice dell’Ordinamento Militare. E’ un testo unico, cioè un Decreto Legislativo che riassume e fa sintesi di tutte le leggi che regolavano quella materia, rimettendole in ordine. Perciò, dato che non servono più, queste vecchie regole vengono abrogate.

Tra queste leggi però è stato infilato dentro anche il D. Lgs. 43/1948, di cui abbiamo parlato. Viene dunque a mancare la norma di chiusura: sarà perciò necessario che la associazione armata metta in atto dei comportamenti previsti dallo stesso Codice Penale per essere punita, non a prescindere.

Se da un lato, questo non consente di parlare di «depenalizzazione della banda armata», perché rimane punita come reato, sembra invece sufficiente a realizzare il “lodo Lega” di cui parla Travaglio.

Infatti, gli imputati che con questa abrogazione si mira a salvare sono i fondatori della Guardia Nazionale Padana, i quali senz’altro sono una associazione paramilitare legata a ideali politici (quelli della Lega Nord e della secessione in generale), ma il semplice fatto che esista non sarà più sufficiente al giudice per punirli, non finché non avranno realmente attentato all’integrità dello Stato Italiano; cosa che diamo per scontata noi veneti smaliziati, ma che è più difficile da dimostrare in via processuale.

Qui di seguito riporto le 2 leggi di cui si parla:
Articolo 306 Codice Penale
D.Lgs. 14.2.1948 n.43 Pagina 1 - Pagina 2 - Pagina 3

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