Negli ultimi giorni è stata divulgata dal Fatto Quotidiano la notizia del'abrogazione del reato di banda armata, che prevedeva varie punizioni a seconda di come veniva impostato.
L'articolo è di Marco Travaglio, che personalmente stimo moltissimo. Tuttavia non era del tutto esatto quello che veniva detto dall'illustre giornalista, ed intavolando una discussione con un mio amico è venuta fuori la seguente conclusione.
Appena cominciati i corsi universitari, è un classico momento di relax post-esami, e di tempo da perdere ce n’è. Così, per tenersi in esercizio, ho cercato di approfondire il caso portato alla luce da Marco Travaglio in questo articolo . Sapendo come il giornalismo italiano soffre di sensazionalismo, e che il Travaglio – se è molto difficile (anche se non sempre impossibile) attaccarlo sulle questioni di fatto – ha una certa zoppia quando tratta delle questioni di diritto, ho cercato di ricostruire l’evoluzione giuridica della vicenda.
Dunque, la banda armata è prevista come reato dal 1930, all’art. 306 cod. pen., il quale stabilisce – in soldoni – che è punito con un certo periodo di reclusione chiunque si metta insieme ad altre persone per svolgere attività contro lo Stato Italiano e il suo ordine costituito e contro l’integrità fisica e morale delle sue più alte cariche.
Nel 1946 però, la neonata Assemblea Costituente dà delega al Governo di emanare un Decreto Legislativo per individuare una norma di chiusura che prevedesse e prevenisse fenomeni, i quali sarebbero potuti sfociare in episodi di squadrismo. Questa norma di chiusura (cioè questa regola che permette di risolvere i casi dubbi di applicazione del reato di banda armata, dando un criterio generale per individuare in tutti i comportamenti quelli rilevanti per la commissione del reato) prevede che vanno punite come bande armate anche le associazioni di carattere militare a scopi politici; perciò, è sufficiente avere una struttura gerarchica, delle uniformi, e la disponibilità di armi per il gruppo per commettere reato, a prescindere dal mettere in atto i comportamenti criminosi e le attività illecite che invece chiedeva il Codice Penale.
Dal 9 ottobre prossimo tuttavia entra in vigore il Codice dell’Ordinamento Militare. E’ un testo unico, cioè un Decreto Legislativo che riassume e fa sintesi di tutte le leggi che regolavano quella materia, rimettendole in ordine. Perciò, dato che non servono più, queste vecchie regole vengono abrogate.
Tra queste leggi però è stato infilato dentro anche il D. Lgs. 43/1948, di cui abbiamo parlato. Viene dunque a mancare la norma di chiusura: sarà perciò necessario che la associazione armata metta in atto dei comportamenti previsti dallo stesso Codice Penale per essere punita, non a prescindere.
Se da un lato, questo non consente di parlare di «depenalizzazione della banda armata», perché rimane punita come reato, sembra invece sufficiente a realizzare il “lodo Lega” di cui parla Travaglio.
Infatti, gli imputati che con questa abrogazione si mira a salvare sono i fondatori della Guardia Nazionale Padana, i quali senz’altro sono una associazione paramilitare legata a ideali politici (quelli della Lega Nord e della secessione in generale), ma il semplice fatto che esista non sarà più sufficiente al giudice per punirli, non finché non avranno realmente attentato all’integrità dello Stato Italiano; cosa che diamo per scontata noi veneti smaliziati, ma che è più difficile da dimostrare in via processuale.
Qui di seguito riporto le 2 leggi di cui si parla:
Articolo 306 Codice Penale
D.Lgs. 14.2.1948 n.43 Pagina 1 - Pagina 2 - Pagina 3
martedì 5 ottobre 2010
Reato di banda armata e "Lodo Lega" - un chiarimento.
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