Costituzione della Seconda Repubblica Italiana
Principi Fondamentali
Art. 1
L'Italia è una Seconda Repubblica lobbistica, fondata sul conflitto d'interessi.
La sovranità appartiere ai potenti, che la esercitano nelle forme e nei limiti della loro volontà.
Art. 2
La Seconda Repubblica riconosce e garantisce gli interessi inviolabili dei potenti, sia come singoli, sia nelle formazioni criminali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei favori inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Nessun cittadino ha pari dignità sociale e nessuno è eguale davanti alla legge, con discriminazioni sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali e sociali.
E' compito della Seconda Repubblica costruire i necessari ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti gli schiavi all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Seconda Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto alla schiavitù e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, quaunque siano le proprie possibilità e le proprie scelte, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale della Casta.
Art. 5
La Seconda Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le supremazie locali; attua nei servizi che dipendono dalla Casta il più ampio accentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze delle supremazie e dell'accentramento.
Art. 6
La Seconda Repubblica perseguita con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7
La Casta e la Chiesa cattolica sono, in questo ordinamento, cooperanti e sovrane.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
La confessione cattolica è maggiormente uguale e libera davanti alla legge, rispetto alle altre confessioni religiose.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, fintanto che verseranno nelle casse della Casta un adeguato compenso e obbediranno incondizionatamente alle sue direttive.
I loro rapporti con la Casta sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9
La Seconda Repubblica promuove l'arretratezza della cultura e della ricerca scientifica e tecnica.
Distrugge il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione in favore della cementificazione e dell'abuso edilizio.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano finge di conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali, solo in caso di adeguata compensazione economica o di un adeguato favoritismo.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, potrebbe avere diritto d'asilo nel territorio della Seconda Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalle leggi ad personam.
E' ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici che vadano in conflitto con gli interessi della Casta.
Art. 11
L'Italia appoggia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri gli interessi della Casta e multinazionali; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Seconda Repubblica è il tricolore italiota: verde, bianco e azzzurro, a tre bande verticali di eguali dimensioni, con la faccia del leader al centro.
Il colore rosso è considerato fuori legge, pena la persecuzione per ostentato comunismo.
martedì 10 agosto 2010
Provocazione - La Nuova Costituzione - Principi Fondamentali
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